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La capitalizzazione degli interessi debitori
La Corte di Cassazione, sezione I civile, sentenza 20 maggio 1988 - 16 marzo 1999, n. 2374, ha di recente affrontato il tema delle obbligazioni pecuniarie nell'ambito dei rapporti tra privato titolare di un conto corrente bancario e istituto di credito e ha dichiarato la nullità della clausola che consente alla banca la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente.
Per migliore conoscenza dei lettori riportiamo la massima della pronuncia esaminata, cui seguirà un sintetico commento della sentenza nelle sue argomentazioni principali.
È nulla la previsione contenuta nei contratti di conto corrente bancario, avente a oggetto la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente - tanto più nel caso di contratti stipulati dopo l'entrata in vigore dell'articolo 4 della legge 17 febbraio 1992, n. 154 che vieta le clausole contrattuali di rinvio agli usi - giacché essa si basa su un mero uso negoziale e non su una vera e propria norma consuetudinaria e interviene anteriormente alla scadenza degli interessi.
Le motivazioni
La sentenza in esame si fonda su una nuova interpretazione del disposto di cui all'articolo. 1283 Cod. civ.
Tale norma prevede, con l'evidente finalità di prevenire il pericolo di fenomeni usurari e di consentire al debitore di rendersi conto del maggior costo dovuto al perdurare del suo inadempimento, che gli interessi già scaduti possano produrre interessi (capitalizzazione) solo alle seguenti condizioni:
• che siano interessi dovuti per almeno sei mesi;
• che tale effetto si produca solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza;
• che non vi siano usi contrari.
Proprio su tali usi, che consentirebbero una deroga al divieto della capitalizzazione degli interessi, ha fatto leva la precedente giurisprudenza della stessa Corte di Cassazione - a partire dalla sentenza n. 6631 del 1981 - secondo la quale nell'ambito dei rapporti tra banca e cliente, in tutti i rapporti debito/credito, la capitalizzazione degli interessi, detta anche anatocismo, può trovare applicazione.
Ciò perché sia le banche sia i clienti chiedono e riconoscono come legittima - nel vario atteggiarsi dei singoli rapporti attivi e passivi che possono in concreto realizzarsi - la pretesa degli interessi da conteggiarsi alla scadenza non solo sull'originario importo della somma versata, ma anche sugli interessi da questa prodotta e ciò anche a prescindere dai requisiti richiesti dall'art. 1283 Cod. civ.".
Sulla scia di tale orientamento interpretativo la Suprema Corte, prima dell'inversione di tendenza rappresentata dalla pronuncia che stiamo esaminando, ha più volte affermato in passato, la derogabilità ai limiti legislativi posti all'anatocismo per effetto dell'operare di un uso normativo esistente nei rapporti tra banca e cliente.
La sentenza in oggetto rivede integralmente tali posizioni ritenendo che non vi sia alcun elemento che autorizzi a ritenere esistente un uso normativo che consenta la capitalizzazione trimestrale degli interessi scaduti a debito del cliente:
• l'anatocismo è stato previsto per la prima volta dalle c.d. norme bancarie uniformi nel 1952, ma non è mai stato accertato dalla Commissione speciale permanente istituita presso il ministero dell'Industria l'esistenza di un uso normativo generale di contenuto corrispondente a tale previsione;
• l'anatocismo ha costituito oggetto sempre e comunque, solo di una prassi applicativa negoziale da parte delle banche, mai di un uso generale cui viene attribuita dalla generalità dei consociati forza di legge. Il pubblico dei consumatori l'ha considerato sempre una clausola d'uso, pattizia, inserita in modelli standard di contratto, mai legge: atteggiamento psicologico ben diverso da quella spontanea adesione a un precetto giuridico che costituisce l'elemento soggettivo di un uso normativo vero e proprio.
Sulla base di tali premesse, la Corte ha ritenuto che "la previsione contrattuale della capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, in quanto basata su un uso negoziale e non su una vera e propria norma consuetudinaria, è nulla, poiché è anteriore alla scadenza degli interessi".
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