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Preliminarmente è opportuno precisare che, il TEG (acronimo di tasso effettivo globale) è il costo complessivo sostenuto dal correntista per godere di una determinata somma di denaro di esclusiva proprietà della banca; esso è espresso in valore assoluto ed in percentuale.
Il TAEG, (acronimo di tasso annuo effettivo globale), invece, è il costo complessivo sostenuto dal fruitore di un prestito, finanziamento, mutuo ecc. anch'esso espresso in valore assoluto ed in percentuale,.
Il TAEG proviene direttamente dalla direttiva 87/102/CEE ed è utilizzato per determinare il costo effettivo dei finanziamenti con restituzione rateale o comunque dei finanziamenti a tempo determinato, per i quali, al momento della sottoscrizione, sono noti il periodo di durata del prestito unitamente alle spese, commissioni, interessi, assicurazioni, provvigioni ecc.
Il TAEG, pertanto, è determinabile all'atto della sottoscrizione del finanziamento, in quanto ognuna delle variabili, che compongono la formula indicata dalla Banca D'italia per la sua determinazione, è resa nota all'atto della firma, e quindi prima dell'erogazione del finanziamento. Infatti la Legge impone che nel contratto sia indicato in maniera chiara e ben visibile il TAEG applicato al finanziamento.
Per quanto concerne il TEG, invece, esso è determinabile solo alla fine del rapporto,o comunque alla sua interruzione, in quanto solo in sede conclusoria è possibile determinare l'entità e la tipologia di tutti gli elementi che hanno caratterizzato i costi attinenti l'apertura di credito. Inoltre solo in tale circostanza è possibile quantificare la quantità di denaro di esclusiva proprietà della banca realmente utilizzata dal correntista (da non confondersi con l'accordato).
Si determina quindi il TEG applicando la più che nota formula indicata dalla Banca D'italia :
| | interessi x 36500 | | oneri x 100 |
| TEG = |
| + |
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| | numeri debitori | | accordato |
in cui, come previsto dalle istruzioni della Banda D'Italia (vedi all. 01 pag 08 ), per interessi si intendono gli interessi addebitati dalla banca durante tutto il rapporto, i numeri debitori rivengono dal prodotto del "capitale per i giorni", gli oneri sono le spese strettamente collegate all'erogazione del credito, mentre l'accordato è pari all'affidamento concesso al correntista in sede contrattuale.
Naturalmente, per una corretta applicazione della formula matematica su esposta, occorre determinare gli elementi fondamentali che la compongono, i quali, come innanzi detto, sono determinabili solo alla chiusura / interruzione del rapporto bancario, in quanto totalmente sconosciuti all'atto della sottoscrizione del contratto.
Tali elementi sono:
- il capitale (reale quantità di denaro di esclusiva proprietà della banca goduta dal correntista)
- la durata del rapporto (espressa in giorni di calendario)
- il costo complessivo che il correntista ha dovuto sostenere per il godimento del capitale stesso
Alcuni di questi valori, come la durata del rapporto (data fine - data inizio) e le competenze addebitate durante il rapporto (somma algebrica di tutte le competenze), sono facilmente definibili.
Per quanto concerne, invece, la determinazione del capitale di esclusiva proprietà della banca effettivamente goduta dal correntista, la quantificazione dei costi occulti, quali gli interessi generati dall'applicazione della valuta, gli interessi generati dall'anatocismo, gli interessi generati dall'addebito della C.M.S. e delle spese, è peculiare effettuare lo sviluppo di un calcolo alquanto complesso eseguibile solo con l'aiuto di procedure informatiche adeguate e concepite esclusivamente per tale utilizzo.
Solo dopo aver quantitativamente determinato gli elementi che compongono la formula indicata dalla BANCA D' ITALIA è possibile determinare il TEG applicato all'intero rapporto. Tale calcolo, così effettuato, rispetta il dettato dell'art. 1 della Legge 108/96 e dell'art. 644 del c.p..
Infatti, vengono presi in considerazione tutti gli oneri sostenuti dal correntista, C.M.S. inclusa, sostenuti per il godimento di una determinata somma di denaro (capitale) di proprietà della banca.
Tale computo ha lo scopo di rappresentare l'effettivo costo sostenuto dal correntista per godere di una determinata quantità di denaro nel pieno rispetto dell'art. 644 del c.p.. Naturalmente il TEG così determinato non può essere preso in considerazione per una comparazione oggettiva con il TEG pubblicato sulla G.U. aumentato del 50% come per legge, in quanto la pubblicazione sulla G.U. avviene trimestralmente a partire dal 01/04/1997 e, come a tutti noto, tale rilevazione non contiene la C.M.S. Infatti, questa è rilevata e pubblicata separatamente anch'essa sulla G.U..
Ove si voglia raffrontare il TEG applicato al c/c con il TEG pubblicato sulla G.U. è peculiare partire da dati omogenei; è pertanto necessario determinare il TEG applicato ad ogni singolo trimestre con le medesime modalità descritte in precedenza e prendendo in considerazione il solo capitale goduto dal correntista e non un capitale pregno di competenze riferite a periodi precedenti ed escludendo la C.M.S.; il calcolo così effettuato rispetta la normativa vigente e si attiene a quanto indicato dalla stessa BANCA D'ITALIA.
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